Regolamento Organo di Garanzia
Regolamento Organo di Garanzia
Tipologia
Regolamento
Descrizione estesa
Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 20/05/2025
VISTO il D.P.R. 235 del 21 novembre 2007, recante “Modifiche al D.P.R. 249 – 1998 Regolamento Statuto delle studentesse e degli studenti”;
VISTA la nota ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008
D E L I B E R A
le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell’Organo di Garanzia presente nell’Istituto.
Art.1. L’Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi inoltrati da parte di chiunque abbia interesse in merito all’irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate agli alunni dagli organi competenti della scuola, nonché sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento (art. 2, c.2 del DPR 235/2007).
Art.2. L’Organo di Garanzia interno alla scuola è composto da quattro membri:
• Il Dirigente scolastico, che lo presiede;
• n. 1 rappresentante ed uno supplente, eletti dagli studenti;
• n. 1 rappresentante ed uno supplente, eletti dai genitori;
• n. 1 docente ed uno supplente, designati dal Collegio dei docenti tra il personale docente a tempo indeterminato; il docente svolge il compito di segretario verbalizzante.
Art.3. Il membro supplente sostituisce il membro effettivo in caso di assenza per malattia o nei seguenti casi di incompatibilità:
• Il membro dell’Organo di Garanzia sia lo stesso studente ricorrente;
• Il membro studente dell’Organo di Garanzia appartenga alla classe del ricorrente;
• Il membro docente dell’Organo di Garanzia appartenga alla classe del ricorrente;
• Il membro dell’Organo di Garanzia sia coinvolto direttamente nell’episodio da cui è scaturita la sanzione disciplinare;
• Il membro dell’Organo di Garanzia sia un familiare dello studente ricorrente.
Art.4. L’Organo di Garanzia dura in carica TRE anni scolastici, eccetto la componente studenti, che viene annualmente rieletta. Il rinnovo dell’Organo di Garanzia avviene di norma in concomitanza con il rinnovo del Consiglio d’Istituto; per la componente genitori e/o docenti, qualora essi perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti, sono indette elezioni suppletive. Sono indette elezioni suppletive anche per la perdita dei requisiti del membro supplente.
Art.5. Le elezioni di tutti i componenti sono a scrutinio segreto. La componente docenti effettua l’elezione in una seduta del Collegio docenti; la componente studenti e quella dei genitori sono elette sulla base di liste di candidati il cui numero massimo, a norma di legge, non può superare il doppio dei membri da eleggere. Qualora non sia presentata alcuna lista, l’elezione avrà luogo nella prima seduta utile del Consiglio d’istituto dopo le elezioni di rinnovo degli OOCC, con votazione nell’ambito degli eleggibili della componente genitori e/o di quella degli studenti.
Art.6. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto da parte di chiunque abbia interesse all’Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Art.7. Le decisioni in merito alle impugnazioni devono essere assunte dall’Organo di Garanzia entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione dell’istanza. Laddove l’Organo di Garanzia non si pronunci entro tale termine, si intende tacitamente confermata la sanzione irrogata.
Art.8. L’Organo di Garanzia si riunisce, dietro convocazione formale ordinaria da parte del Dirigente scolastico, con almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo. La convocazione dovrà contenere luogo, data e orario della
prima e della seconda eventuale riunione dell’Organo; le due convocazioni potranno essere riferite anche alla stessa giornata.
Art.9. Per la validità delle deliberazioni in prima convocazione è necessaria la presenza del Dirigente scolastico e quella di almeno due delle altre tre componenti. Le deliberazioni in seconda seduta sono valide con la presenza dei membri effettivamente partecipanti.
Art.10. Le decisioni dell’Organo di Garanzia devono scaturire da una votazione palese, il cui esito è citato nel verbale. Non è possibile, per i membri dell’Organo di Garanzia, astenersi dalla votazione.
Art.11. Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal Dirigente scolastico.
Art.12. Le decisioni dell’Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.
Art.13. Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell’Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per informare i membri di quanto accaduto e contestato. Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima
riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute - o di cui è venuto a conoscenza - in quanto membro dell'Organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell’Organo di Garanzia.
Art.14. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori (e/o dallo studente o studentessa) e dal Dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell’alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.
Art.15. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione al ricorrente.
Art.16. Ogni decisione dell’Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell’Organo stesso. Il verbale della riunione dell’Organo di Garanzia è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.Il presente Regolamento dell’Organo di Garanzia ha efficacia immediata all’interno dell’Istituto e viene immediatamente pubblicato all’Albo
online della scuola.
Licenza
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