Regolamento di accesso agli atti amministrativi
REGOLAMENTO di ACCESSO agli ATTI AMMINISTRATIVI
Tipologia
Regolamento
Descrizione estesa
REGOLAMENTO di ACCESSO agli ATTI AMMINISTRATIVI
Art. 1
Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio da parte dell’utenza scolastica e/o di chiunque
abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è richiesto l’accesso, agli atti amministrativi e ai documenti detenuti dal
Liceo “D’Ascanio” di Montesilvano, in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto
1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
Diritto di accesso: definizione
Il diritto di accesso è il diritto per gli interessati di prendere visione e/o di estrarre copia di atti
amministrativi e di documenti, previo pagamento della somma determinata dal presente Regolamento, in
possesso della scuola ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale collegato
ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato richiesto l’accesso.
La richiesta di accesso può esser presentata dal soggetto interessato direttamente o da un suo delegato:
legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di
identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.
Nel caso di richiesta inviata per PEC sarà necessaria una delega con firma elettronica dell'interessato, o
fotocopia dell'atto di delega.
Art. 3
Definizione di atto o documento amministrativo
L'art. 22 della L. 241/90, modificato dalla L.15/2005, definisce, come già indicato all'art. 1 del presente
regolamento, documento amministrativo "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni o non relativi ad uno
specifico procedimento detenuti a una P.A. e concernenti attività di pubblico interesse
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".
In ambito scolastico i documenti di cui sopra risultano essere, tra gli altri, i seguenti (elenco non
esaustivo dei possibili casi):
- Elaborati scritti e atti della Commissione giudicatrice degli esami di Stato.
- Compiti scritti, documenti relativi a scrutini intermedi, finali e relativi verbali.
- Registri personali dei docenti e verbali dei Consigli di classe, a favore di genitori e/o del legale
rappresentante di alunno non ammesso alla classe successiva e con esclusione delle sole parti che
concernono altri alunni, considerando che non è consentito il controllo generalizzato dell'operato della
pubblica amministrazione.
- Atti formali emanati nel corso dell'istruttoria a favore del soggetto che produca istanza di
trasferimento e di mobilità professionale.
- Atti relativi alla formulazione delle graduatorie interne d’Istituto.
- Atti relativi al fascicolo personale, a favore del soggetto interessato.
- Relazione ispettiva ed atti presupposti e connessi a favore di insegnante sottoposto ad ispezione
e/o procedimento disciplinare.
- Atti relativi alla stipula di contratti per l'aggiudicazione di forniture di beni e servizi.
Art. 4
Soggetti interessati
Sono considerati soggetti interessati tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici
o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
In riferimento agli alunni, si individuano quali soggetti interessati i genitori (o gli esercenti la
responsabilità genitoriale) sia degli alunni minorenni che maggiorenni e gli alunni stessi, se maggiorenni.
Merita accoglimento la posizione del genitore in relazione agli atti della carriera scolastica. L’interesse
fatto valere dal genitore è connesso alla valutazione delle legittimità degli atti di valutazione del
rendimento scolastico del figlio/a, tale interesse giustifica la sola conoscenza degli atti relativi
esclusivamente ad esso/a e non anche di quelli relativi ai compagni di classe.
Risulta innegabile il diritto di accesso di entrambi i genitori in ipotesi di separazione o divorzio degli
stessi nei quali l’Istituto si trova a mediare.
Nel caso in cui si tratti di genitori separati, l’amministrazione scolastica ha il dovere di valutare in concreto
che il provvedimento del giudice civile, che ha adottato i provvedimenti relativi ai rapporti dei genitori
con la prole, non contenga eventualmente statuizioni ostative o diversamente prescrittive circa l’esercizio
del diritto-dovere di vigilare sull’istruzione ed educazione di figli attribuito al genitore non affidatario
dall’art. 155, comma 3, CC.
La richiesta di accesso ai documenti può essere formulata, oltre che dall’interessato, anche dal suo legale
rappresentante.
Relativamente al sussistere dell’interesse personale, si precisa che lo stesso non può essere individuato in
alcun modo nel semplice soddisfacimento di una mera curiosità, poiché il diritto all’accesso può essere
esercitato solo quando, in favore del richiedente, insorge il diritto alla tutela di un interesse giuridicamente
rilevante.
Art. 5
Controinteressati
Per controinteressati si intendono tutti quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla
natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso potrebbero vedere compromesso il proprio
diritto alla riservatezza.
Qualora l’Istituto scolastico dovesse individuare soggetti controinteressati è tenuto a darne tempestiva
comunicazione agli stessi (con raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione).
I controinteressati hanno 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare motivata
opposizione alla richiesta di accesso, anche per via telematica. Decorso tale termine l’Istituto scolastico,
accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e la mancata opposizione da parte
degli stessi, provvede alla valutazione della richiesta iniziale.
Art. 6
Atti sottratti all’accesso
Fatta salva espressa autorizzazione giudiziaria, ed in conformità a quanto previsto dall’art. 24 della L. n.
241/1990, non è ammesso l’accesso ai seguenti provvedimenti:
- i documenti inseriti nel fascicolo personale dei singoli dipendenti o degli alunni riguardanti la vita
privata e le condizioni personali degli stessi;
- i documenti riguardanti lo stato di salute dei dipendenti o degli alunni;
- accertamenti medico-legali e relative documentazioni;
- pareri legali richiesti dall’Amministrazione, ove finalizzati alla difesa in giudizio;
- i documenti contenuti nei fascicoli relativamente ai procedimenti disciplinari che contengono
apprezzamenti o giudizi di valore su persone individuate;
- gli atti istruttori preordinati alle attività di valutazione e di controllo strategico effettuate dal DS;
- i documenti amministrativi che contengono informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a
terzi;
- corrispondenza con terzi non richiamata in deliberazioni o provvedimenti, la cui divulgazione non
sia espressamente consentita dal mittente o dal destinatario;
Art. 7
Modalità di accesso
L’accesso agli atti amministrativi potrà avvenire in modo informale o formale.
Si ha un accesso informale qualora non risulti l’esistenza di controinteressati.
Si ha l’accesso formale nei seguenti casi:
a) quando, in base al contenuto del documento richiesto, si riscontra l’esistenza di contro interessati;
b) quando non risulti possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale;
c) quando sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri
rappresentativi, sulla sussistenza di un interesse legittimo alla stregua delle informazioni e delle
documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di contro interessati.
Art. 8
Accesso informale
Il diritto di accesso informale può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio della
segreteria.
Responsabile dell’accesso è il Dirigente Scolastico o il DSGA o funzionario delegato.
Per poter ottener l’acceso all’atto, il richiedente ha l’obbligo di motivare la richiesta e deve:
- indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano
l’individuazione;
- specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta;
- dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto
interessato.
La richiesta viene esaminata nell’ambito dell’orario di ufficio, presso la Segreteria della scuola e,
compatibilmente con gli altri obblighi di servizio del personale, qualora gli elementi siano sufficienti è
accolta, se possibile, mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del
documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
Nel caso in cui l’Istituto, in base al contenuto del documento richiesto riscontri l’esistenza di contro
interessati, invita l’interessato a presentare richiesta formale di accesso.
Art. 9
Accesso formale
L’istanza formale di accesso, se consegnata personalmente dall’interessato, verrà presentata all’ufficio
competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente; l’ufficio competente
apporrà il timbro con la data di presentazione, data della quale decorrerà il termine di trenta giorni per la
conclusione del procedimento (D.P.R. 352/92, art. 4 comma 5). Le istanze devono essere compilate in
modo da rendere possibile l’individuazione del richiedente e la prova dell’interesse personale.
Relativamente al sussistere dell’interesse personale si precisa che lo stesso non può essere individuato nel
semplice soddisfacimento di una mera curiosità, poiché il diritto all’accesso può essere esercitato solo
quando, in favore del richiedente, insorge il diritto alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante. Per
questo motivo non sarà consentito l’accesso ad alcun dato o documento che non abbia dato causa o che
non abbia contribuito a determinare un formale procedimento amministrativo.
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al
momento della richiesta e detenuti alla stessa data agli atti della scuola, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera
e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.
La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste
di accesso.
Per le richieste pervenute a mezzo del servizio postale, la data di presentazione sarà quella in cui l’istanza
perviene all’ufficio competente il quale ultimo provvederà ad inoltrare all’interessato che ne abbia fatto
richiesto il riscontro dell’istanza.
Non potranno essere prese in considerazione richieste generiche che non consentano l’identificazione del
documento cui si vuole accedere, fermo restando il dovere dell’ufficio competente di facilitarne
l’individuazione.
Nel caso di richiesta irregolare o incompleta l’ufficio competente, entro dieci giorni, dovrà darne
comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo per
accertarne la ricezione. In tal caso il termine iniziale decorrerà dalla data di ricezione da parte dell’ufficio
competente della richiesta regolarizzata o completata.
Le istanze erroneamente indirizzate ad ufficio diverso da quello competente verranno immediatamente
trasmesse a questo ultimo.
Per la compilazione della richiesta il richiedente utilizzerà preferibilmente un modello prestampato
fornito dalla Scuola, disponibile anche via internet, sul sito web dell’Istituto.
Art. 10
Accoglimento, limitazione, differimento e rifiuto della richiesta di accesso
Il Dirigente scolastico o suo delegato valutata la richiesta decide per:
Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa, e pertanto tutta la documentazione viene messa a
disposizione del richiedente.
Limitazione: è possibile accedere solo a una parte della documentazione che viene messa a disposizione
del richiedente.
Differimento: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo momento,
indicato dalla Amministrazione.
Rifiuto: la domanda non può essere accolta.
Dell'accoglimento della richiesta Formale o del Rifiuto (che deve essere motivato) va data comunicazione
all'interessato a mezzo notifica.
La richiesta di accesso si intende non accolta quando siano trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione
senza che l’Amministrazione si sia pronunciata.
Considerato l’interesse dell’Amministrazione a dimostrare il rispetto dei termini previsti dalla normativa, le
comunicazioni agli interessati relative all’accoglimento al rifiuto alla limitazione o al differimento
dell’accesso avverranno tramite lettera raccomandata regolarmente affrancata: le spese relative saranno
sostenute dall’Istituzione scolastica.
Art. 11
Rilascio copie
Le tariffe del rimborso spese per la riproduzione di atti e documenti sono determinate e aggiornate
all’occorrenza con deliberazione del Consiglio d’Istituto in base ai seguenti criteri:
• costo carta in bianco;
• costo riproduzione, comprensivo ammortamento macchina e personale addetto;
• diritti di ricerca d’archivio.
Per gli atti e documenti richiesti in copia conforme, dovranno essere corrisposte le necessarie marche da
bollo come da disposizioni vigenti, oltre ai diritti di ricerca e ai costi di riproduzione come indicato
nell‘articolo 13.
Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l’accesso, mediante esame ed estrazione
di copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche
mediante copertura, con impressioni indelebili, delle parti del documento concernenti persone diverse dal
richiedente.
Art. 12
Oneri economici a carico del richiedente/ Determinazione tariffe
(Spese di riproduzione, spedizione, diritti di ricerca, rimborsi costi di notifica, copie conformi all’originale)
Per gli atti e i documenti in sola visione senza estrazione o rilascio di copia, l’accesso è gratuito, salvo i
diritti di ricerca.
Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di produzione, fatte salve le disposizioni vigenti in
materia di bollo, nonché ai diritti di ricerca e ove richiesto di spedizione. Gli oneri economici a carico del
richiedente vengono così determinati:
1. Costi di riproduzione
• € 0,26 a facciata per riproduzioni fotostatiche formato A4 per documenti che non
necessitano copertura di dati di altri soggetti;
• € 0,52 fronte/retro per riproduzioni fotostatiche formato A4 o a facciata formato A3 per
documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti;
• € 1,00 per ogni facciata formato A4 per documenti che necessitano copertura di dati di altri
soggetti;
• € 1,50 per ogni facciata formato A3 per documenti che necessitano copertura di dati di altri
soggetti.
2. Costi diritti di ricerca
• € 10,00 per diritto di ricerca per ogni singola richiesta.
3. Costi di spedizione
- Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.
- Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti archiviati in formato non
modificabile nulla è dovuto. Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i
costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di € 0,25 a pagina formato A4.
Nel caso sia necessario provvedere alla spedizione tramite Poste italiane con raccomandate A/R o
altra società di spedizioni e consegna, il richiedente provvederà al pagamento dell’importo
complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie).
4. Costi imposta di bollo
Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede
direttamente il richiedente (art. 8 DPR 642/72, così come sostituito dall’art. 8 del DPR 955/82),
fornendo direttamente all'ufficio competente al momento del rilascio la marca da bollo. Resta salvo il
diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.
Il rilascio di copia conforme all’originale è soggetto all’imposta di bollo come da disposizioni vigenti
in materia (DPR 642/72, DPR 955/82 e DL 43/13):
- Istanza nr. 1 marca da bollo nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso (attualmente
€ 16,00).
- Copie conformi all’originale nr. marche da bollo/nn. Copie.
All’art. 5 del D.P.R. 642/72, così come sostituito dall’art. 5 del D.P.R. n 955/82, viene data
definizione di “foglio”, di “pagina” e di “copia”, agli effetti dell’imposta di bollo.
Il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata. Per copia si intende la
riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui
che l’ha rilasciata.
Il foglio si intende composto di quattro facciate sempre che queste siano unite o rilegate tra di loro in
modo da costituire un atto unico recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità
all’originale
5. Costi per notifica a controinteressati
Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai controinteressati, i costi necessari alla notifica
sono quantificati forfettariamente in € 10,00 a controinteressato (€ 2,00 per le notifiche indirizzate a
personale in effettivo servizio presso l’Istituto); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi
amministrativi, sono a carico del richiedente l’accesso.
Per tutte le spese relative alle notifiche, gli importi sono da corrispondere all’Istituzione scolastica
tramite il versamento sul c/c postale, indicando la causale.
Il pagamento avverrà mediante versamento da effettuarsi tramite avviso PagoPA generato dall’Ufficio di
segreteria, con causale: “rimborso spese per rilascio documenti amministrativi”.
Qualora l’importo complessivo per il numero di copie richiesto sia pari o inferiore ad €2,00 (due), non
verrà richiesto alcun pagamento.
Qualora risulti un importo superiore a € 20,00, sarà richiesto il versamento di un anticipo pari al 50% in
base al costo preventivabile prima di procedere alla ricerca e predisposizione delle copie.
La ricevuta di pagamento deve essere presentata in segreteria sino al momento del rilascio delle copie.
Art. 13
Ricorsi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi e/o TAR
Qualora l’interessato intenda proporre ricorso alla Commissione per l’accesso ovvero il diniego espresso
o tacito dell’accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell’accesso, deve inviare una
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei MinistriCommissione per l’accesso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa vigente.
In ogni caso, contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso, l’istante può
ricorrere nel termine di 30 giorni al TAR.
Art. 14
Modalità di esercizio dell’accesso.
La visione del documento oggetto della richiesta di accesso avrà luogo presso l’ufficio che lo ha
formato o che lo detiene in forma stabile. Potranno anche destinarsi locali idonei per un agevole
esame dei documenti, curando tuttavia che vengano adottate le opportune misure di vigilanza.
In caso di accesso a documenti mediante estrazione di copie, l’accesso sarà consentito esclusivamente
con l’ausilio di personale dell’Amministrazione.
Art.15
Archivi delle istanze di accesso.
In attuazione dell’art. 11 del D.P.R. 352/92, presso l’ufficio di presidenza sarà istituito un apposito
registro per l’archiviazione delle richieste di accesso per tutti gli archivi dell’Istituto e dei relativi
procedimenti.
Art. 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all’Albo e
sul sito Web della scuola.
Licenza
In applicazione del principio open by default ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e salvo dove diversamente specificato (compresi i contenuti incorporati di terzi), i dati, i documenti e le informazioni pubblicati sul sito sono rilasciati con licenza CC-BY 4.0.