Regolamenti Organi Collegiali

Regolamenti per il funzionamento degli Organi Collegiali

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

Regolamento Comitato Studentesco

(Visto e adottato dal Collegio Docenti in data: 17 settembre 2018) 

Articolo 1 – identità e composizione

1.     Il comitato studentesco è il principale organo decisionale degli studenti. L’assemblea del Comitato Studentesco, sentita ogni singola classe, è chiamata a decidere su questioni importanti della vita dell’istituto e su quanto ha riferimento con la vita della scuola;

2.     Il comitato studentesco del Liceo Scientifico Corradino D’Ascanio di Montesilvano è composto da tutti i rappresentanti degli alunni in seno ai consigli di classe, dai rappresentanti degli alunni in seno al consiglio d’istituto e dalla componente alunni della Consulta Provinciale;

3.     La seduta del Comitato Studentesco è pubblica solo nel caso in cui sia convocata di pomeriggio e, comunque, in orario extracurriculare.

Articolo 2 – funzioni

1.      Il comitato studentesco formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal DPR n. 567/1996, recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;

2.     Il comitato studentesco convoca le assemblee degli studenti, disciplinate dall’articolo 13 del D.Lgs n. 297/1994, ne decide il funzionamento, le tematiche e l’eventuale partecipazione di esperti esterni;

3.     Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto ai sensi dell’articolo 13, comma 5 del D.Lgs n. 297/1994;

4.     Il comitato studentesco può esprimere parere sull'accettazione di somme provenienti da privati deliberata dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’articolo 3 comma 5 del DPR 567/96;

5.     Il comitato studentesco può, se lo ritiene necessario, costituire commissioni di lavoro concernenti un particolare tema di competenza del Comitato stesso.

Articolo 3 – convocazione del Comitato Studentesco

1.     La convocazione del comitato studentesco può essere richiesta dai rappresentanti degli studenti in seno al consiglio d’istituto, dal presidente, dal 50% più uno dei componenti, dal Dirigente Scolastico o dal 10% degli studenti della scuola. La richiesta di convocazione deve essere consegnata all’ufficio protocollo della Segreteria almeno 4 giorni prima della data di convocazione

2.     È responsabilità del convocante o dei convocanti assicurare la sorveglianza durante la seduta da parte di un docente;

3.     La convocazione del comitato studentesco è effettuata dal Dirigente Scolastico tramite circolare e deve avvenire almeno 2 giorni prima della data di convocazione;

4.     Il Dirigente Scolastico deve assicurare la divulgazione della data e dell’ora di convocazione a tutte le componenti del Comitato Studentesco;

5.     Il Comitato Studentesco può essere convocato una volta al mese con durata massima di due ore;

6.     In casi eccezionali, i soggetti autorizzati alla convocazione possono convocare una seduta straordinaria del Comitato Studentesco, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico;

7.     In casi gravi ed eccezionali, il Dirigente Scolastico può convocare il comitato studentesco con preavviso di un giorno.

8.     Le sedute del Comitato Studentesco convocate dal Dirigente Scolastico non vengono computate nel monte ore annuale assegnato per la convocazione del Comitato.

Articolo 4 – organi del comitato studentesco – loro elezione

1.     Il comitato studentesco, nella prima seduta utile dopo l’elezione annuale degli Organi Collegiali, vota ed elegge un presidente all’interno del comitato stesso;

2.     Il comitato studentesco, nella medesima seduta dell’elezione del presidente, vota ed elegge un segretario all’interno del comitato stesso.

3.     Alla prima seduta utile dopo l’elezione annuale degli organi collegiali, viene costituita la Commissione Elettorale composta dai rappresentanti degli studenti in seno al consiglio d’istituto.

4.     I membri del Comitato costituiscono elettorato attivo e passivo per la carica di presidente e di segretario

5.     Una volta accertata la presenza di candidati come presidente e segretario, si dichiarano aperte le votazioni

6.     I membri del Comitato votano il presidente e il segretario su unica scheda, che va vidimata da uno dei membri della Commissione elettorale

7.     In caso di assenza di candidati al ruolo di presidente o di segretario, si presumono candidati i rappresentanti degli studenti in seno al consiglio d’Istituto.

8.     È istituita la giunta esecutiva in seno al comitato studentesco, di durata pari a quella del Comitato Studentesco, composta dal Presidente, dal Segretario del Comitato Studentesco, dai Rappresentanti degli Studenti in seno al Consiglio d’Istituto e da un ulteriore membro del comitato eletto direttamente dagli studenti nella prima assemblea d’istituto utile dopo il rinnovo degli OO.CC.

9.     La Giunta Esecutiva ha un proprio regolamento, che ne sancisce i compiti e le modalità di elezione.

Articolo 5 – presidente e vicario

1.     Il presidente ha la rappresentanza del Comitato Studentesco;

2.     Il presidente controlla tutti gli organi del Comitato Studentesco, firma gli atti e presiede l’assemblea del comitato studentesco. Può presentare, in assenza dei rappresentanti di istituto o in caso di esigenze specifiche, richiesta scritta al dirigente scolastico, controfirmata dalla metà più uno dei componenti dell’assemblea del comitato studentesco o dal 10% degli studenti, per lo svolgimento delle assemblee studentesche d’istituto;

3.     Il presidente convoca il Comitato Studentesco quando lo ritiene opportuno e, comunque, una volta al mese;

4.     Il presidente accerta la consistenza del numero legale; dichiara aperta la seduta; regola la discussione; pone in votazione le proposte di deliberazione e ne proclama l’esito; dichiara sciolta la seduta;

5.     Il presidente, secondo quanto deciso nell’assemblea di Comitato Studentesco, predispone la relazione della programmazione annuale da presentare all’assemblea d’istituto;

6.     Il presidente garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti alle assemblee di classe e d’istituto;

7.     Il candidato più votato dopo il presidente assume il ruolo di Vicario del Presidente. In assenza del presidente, il Vicario assume le sue veci e firma gli atti in suo nome.

8.     Il presidente presiede le assemblee d’istituto, la giunta esecutiva che viene regolata da apposito regolamento, il comitato di coordinamento del servizio d’ordine di cui all’articolo 2 del regolamento del servizio d’ordine.

Articolo 6 – verbalizzazione delle sedute - segretario

1.     Di ogni seduta viene redatto a cura del segretario il processo verbale su apposito registro, da cui risultino lo svolgimento dei lavori e della discussione, il nome degli intervenuti e le decisioni adottate;

2.     È facoltà di tutti gli studenti far inserire a verbale le loro dichiarazioni testuali presentandole per iscritto e, comunque, prima della chiusura dell’adunanza stessa;

3.     Il processo verbale, comprensivo delle deliberazioni adottate, sottoscritto dal presidente e dal segretario, viene letto all’inizio della seduta successiva e, se non vi sono osservazioni, si intende approvato;

4.     In caso di decisioni importanti copia del verbale viene indirizzata al dirigente scolastico e al consiglio d’istituto, nonché affissa all’albo della scuola;

5.     Il segretario, in caso di assenza, viene sostituito da uno dei rappresentanti d’istituto presenti alla seduta.

Articolo 7 – attribuzione delle commissioni studentesche

1.     Le Commissioni Studentesche sono assemblee tematiche permanenti che lavorano durante tutto l’arco dell’anno scolastico su un determinato tema ritenuto di interesse dai membri del Comitato Studentesco, sentiti gli studenti;

2.     Durante le assemblee di Commissione Studentesca l’intera componente studentesca ha la possibilità di integrare ed essere parte attiva del lavoro della commissione stessa programmato dal Comitato Studentesco;

3.     I membri del Comitato Studentesco eletti nelle Commissioni Studentesche hanno la responsabilità di organizzare le riunioni della commissione e informare gli studenti interessati alla convocazione della stessa;

4.     Le decisioni prese dalle commissioni, in caso di discordanze interne al Comitato Studentesco, possono essere sottoposte ad una consultazione studentesca per verificarne la rappresentatività come previsto dall’articolo 2 comma 3 dello Statuto degli studenti e delle studentesse D.P.R. 249/98;

5.     Le stesse commissioni, previa approvazione del Comitato Studentesco e del Collegio dei docenti, possono essere svolte con la partecipazione di docenti interessati, in numero paritetico rispetto agli studenti. In tal caso le commissioni devono presentare dei resoconti sul lavoro svolto alle assemblee di istituto ed al docente referente per l’area di riferimento, che prenderà atto delle proposte presentate;

6.     Le assemblee di Commissione Studentesca possono essere convocate soltanto in orario extracurriculare.

REGOLAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN SENO AL COMITATO STUDENTESCO

 Articolo 1 – disposizioni generali – funzioni

1.     La giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Segretario del Comitato Studentesco, dai Rappresentanti degli Studenti in seno al Consiglio d’Istituto e da un ulteriore membro del comitato eletto direttamente dagli studenti nella prima assemblea d’istituto utile dopo il rinnovo degli OO.CC.

2.     Il mandato dei membri della Giunta Esecutiva è di un anno scolastico fatto salvo di decadenza prematura dell'incarico secondo le motivazioni espresse dall'art.51 dell'O.M. n.215

3.     La giunta esecutiva ha il compito di attuare le decisioni assunte dal comitato studentesco, ovvero, a titolo esemplificativo, organizzare le assemblee d’istituto in base alle tematiche individuate dal comitato, individuare eventuali esperti esterni, organizzare iniziative studentesche sulla base delle direttive del comitato studentesco, riferire per mezzo dei rappresentanti degli studenti

4.     La giunta esecutiva è presieduta dal Presidente del Comitato Studentesco, che può intervenire per le materie di competenza della giunta al consiglio d’Istituto, su invito di uno dei membri del Consiglio

5.     Il Comitato Studentesco può opporsi alle decisioni prese dalla giunta esecutiva, annullandole o modificandole in parte o interamente, su istanza presentata da un decimo dei componenti del Comitato.

6.     La giunta esecutiva predispone il piano annuale delle assemblee d’istituto e, sentito il parere del Comitato, demanda ai rappresentanti degli Studenti in seno al consiglio d’Istituto la presentazione di detto piano al Consiglio d’Istituto.

7.     La Giunta Esecutiva ha potere consultivo per quanto concerne l'organizzazione e lo sviluppo delle attività scolastiche in linea con i programmi presentati in sede assembleare e ne propone eventuali modalità di attuazione

Articolo 2 – elezione del componente elettivo

1.     Vengono indette dal Presidente del Comitato Studentesco le elezioni per il membro elettivo della Giunta Esecutiva, in sede della prima assemblea d’Istituto

2.     Viene costituita la commissione elettorale composta dal Presidente del Comitato, dai rappresentanti degli studenti e dal Segretario del Comitato Studentesco

3.     Costituiscono elettorato attivo tutti gli studenti del Liceo

4.     Costituiscono elettorato passivo i membri del Comitato Studentesco, ad esclusione del Presidente del Comitato e dei rappresentanti d’Istituto.

5.     La candidatura può essere presentata entro il quinto giorno dalla convocazione dell’assemblea d’istituto durante la quale avverranno le elezioni

6.     Successivamente vengono pubblicati e diffusi i nomi dei candidati, mediante il sito della scuola.

7.     Qualora dovesse presentarsi un solo candidato, esso diviene in pectore membro della Giunta Esecutiva fino alla proclamazione nella quale si sancisce de iure la sua elezione

8.     Come modalità di voto si adotta la modalità semplificata, con seggi corrispondenti alle classi, utilizzate per la elezione annuale dell’organo di garanzia, dei rappresentanti degli alunni nel consiglio d’istituto e per la Consulta Provinciale. Vengono designati due scrutatori e un presidente di seggio per classe.

9.     Il giorno delle elezioni vengono consegnati, dai Rappresentanti d'Istituto o dal Presidente del Comitato, ai rappresentanti di classe le schede elettorali, sulle quali è possibile apporre una sola preferenza, e gli elenchi di classe, sui quali i votanti devono apporre la propria firma.

10.  Al termine delle votazioni, i rappresentanti di classe consegnano le schede elettorali e il verbale delle votazioni al Presidente del Comitato.

11.  Al termine della giornata delle votazioni vengono effettuati gli scrutini e successivamente proclamati gli eletti dalla commissione elettorale

12.  In caso di decadenza prematura della carica il primo dei non eletti della medesima annata si insedia al suo posto


Regolamento Assemblea di Classe

(Visto adottato dal Collegio Docenti in data: 17 settembre 2018) 

  • L’Assemblea di Classe, che non può superare il limite di due ore mensili, viene richiesta dal Rappresentante degli studenti o dalla maggioranza degli studenti.
  • L’Assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana, nella prima o ultima ora di lezione, né nel mese conclusivo delle attività didattiche.
  • La richiesta deve contenere l’ordine del giorno e deve essere firmata, per conoscenza, dagli insegnanti delle ore utilizzate, va indirizzata tre giorni prima al Dirigente Scolastico (o ai suoi collaboratori) che, verificati i requisiti di legittimità prescritti dalla legge, appone la propria firma.
  • Di ogni Assemblea va redatto apposito verbale da consegnare al Dirigente il giorno stesso.
  • Una copia del verbale deve essere conservata dai Rappresentanti di classe come pro-memoria nelle riunioni del Comitato e archiviata.
  • I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe, di Interclasse o di Intersezione vengono eletti, o riconfermati, una volta l’anno. Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. Sono previsti:
  •  2 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della scuola media superiore;
  • Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano in carica solo fino al 31 agosto).

Regolamento Assemblea d'Istituto

(Visto e adottato dal Collegio Docenti in data: 17 settembre 2018)  

Art. 1 – convocazione

  1. L’assemblea di istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti degli alunni in seno al consiglio d’istituto, del comitato studentesco o di almeno il 10% degli studenti dell’Istituto. Il Dirigente Scolastico deve verificare che la richiesta abbia i requisiti di legittimità prescritti dalla normativa vigente.
  2. Il Dirigente Scolastico può indire delle Assemblee di Istituto per comunicazioni importanti ed urgenti o per esigenze organizzative della vita scolastica. Tali assemblee non sostituiscono quelle convocate e richieste dagli studenti ai sensi del precedente comma 1.
  3. Non possono aver luogo Assemblee nel mese conclusivo delle lezioni ex Art.13 del Decreto Legislativo 297/1994
  4. La richiesta dell’assemblea, contenente l’ordine del giorno, la data di convocazione e le modalità di svolgimento, deve essere presentata al dirigente scolastico con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione, al fine di garantire il necessario coordinamento tra tutte le attività che vi si svolgono. Dovrà essere data comunicazione della convocazione ai docenti, agli studenti, al personale ATA e ai genitori tramite circolare, entro 5 giorni dalla data di celebrazione dell’assemblea.

Art. 2 – assemblee durante l’anno scolastico

  1. È consentito lo svolgimento di una Assemblea al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata.
  2. All’inizio dell’anno scolastico, il consiglio d’istituto approva il piano annuale delle assemblee d’istituto, proposto dai rappresentanti degli studenti in seno al consiglio d’istituto sentito il comitato studentesco. Detto piano deve riportare il mese di svolgimento, una data presunta o comunque il giorno della settimana, eventualmente la tematica se già individuata.
  3. I rappresentanti degli studenti in seno al consiglio d’istituto, di concerto con il dirigente scolastico e senza ulteriore delibera del Consiglio d’Istituto, potranno variare i giorni di svolgimento riportati nel piano approvato all’inizio dell’anno scolastico.
  4. I mesi di svolgimento delle assemblee d’istituto non potranno subire variazioni dopo l’approvazione del piano annuale, se non per esigenze specifiche e previa delibera favorevole del consiglio d’istituto

Art. 3 – partecipazione alle assemblee d’istituto

  1. La partecipazione all’Assemblea è facoltativa: gli studenti che non desiderano partecipare devono rimanere nelle loro classi.
  2. Nella giornata dell’assemblea d’istituto, la frequenza per gli studenti è obbligatoria. L’eventuale assenza deve essere giustificata.
  3. All’Assemblea possono assistere oltre al Dirigente od a un suo delegato, i docenti che lo desiderino (Art.13 del Testo Unico).
  4. Fatta eccezione per il Dirigente scolastico o per il suo delegato, e per gli insegnanti che fossero stati eventualmente invitati dal Comitato Studentesco ad esprimersi in Assemblea su un determinato argomento, l’intervento di tutti gli insegnanti in Assemblea è subordinato all’approvazione degli Studenti, che verrà verificata dal Presidente o dal Vicario per alzata di mano.
  5. Possono partecipare all’Assemblea studentesca, su invito del Presidente, il Presidente del Consiglio di Istituto e dell’Assemblea dei genitori.
  6. Alle Assemblee di Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all’O.d.g. Gli esperti non possono essere invitati a più di 4 Assemblee durante l’orario delle lezioni. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto (Art.13 del Testo Unico).

Art. 4 – Mozioni

  1. Le mozioni sono l’espressione della volontà dell’Assemblea, ovvero corrispondono alle proposte di quest’ultima, sono valide quelle che ottengono il consenso della maggioranza dei presenti o, nel caso di due o più proposte alternative, quella che ottiene il maggior numero di voti per alzata di mano.
  2. Ottenuta l’approvazione dell’Assemblea, le mozioni divengono automaticamente operanti. Sarà cura del Presidente comunicare tempestivamente a chi di competenza le decisioni dell’Assemblea che coinvolgono altri Organi affinché vengano accolte ed attuate.

Art. 5 – prerogative del comitato studentesco e dei rappresentanti degli studenti in merito alle assemblee d’istituto

  1. Le tematiche delle assemblee d’istituto vengono individuate dal Comitato Studentesco
  2. Il Comitato Studentesco può demandare con apposita delibera alla giunta esecutiva in seno al Comitato l’organizzazione dell’assemblea d’istituto, ovvero l’individuazione di idonee modalità di svolgimento, di una data di svolgimento, di eventuali esperti esterni compatibili con la tematica individuata dal Comitato.
  3. Possono partecipare all’Assemblea studentesca, su invito del Presidente, il Presidente del Consiglio di Istituto e dell’Assemblea dei genitori.
  4. Alle Assemblee di Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all’O.d.g. Gli esperti non possono essere invitati a più di 4 Assemblee durante l’orario delle lezioni. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto (Art.13 del Decreto Legislativo 297/1994).

Art. 6 – modalità di svolgimento dell’assemblea d’istituto

  1. Tutte le assemblee d’istituto sono presiedute dal Presidente del Comitato Studentesco
  2. Le assemblee d’istituto possono svolgersi in turnazioni
  3. Durante le assemblee d’istituto è consentito l’utilizzo dell’atrio, dell’aula magna, delle classi e delle attrezzature in esse contenute. È consentito l’utilizzo dei laboratori solo sotto stretta sorveglianza dei docenti che insegnano la disciplina cui il laboratorio si riferisce e solo per attività organizzate dai docenti su richiesta del comitato studentesco in occasione dell’assemblea d’istituto

REGOLAMENTO SERVIZIO D’ORDINE

Art. 1 – finalità del servizio d’ordine

  1. Gli alunni addetti al servizio d’ordine si impegnano a garantire l’ordine e la sicurezza durante le iniziative degli studenti. In particolare si occupano di:
  • Far rispettare il regolamento scolastico, denunciando eventuali trasgressioni alle autorità scolastiche.
  • Coadiuvare i docenti nella sorveglianza delle classi durante le iniziative in cui si rende necessario il loro ausilio.
  • Evitare che persone esterne alla scuola accedano al luogo di riunione ed eventualmente informarne il personale scolastico
  • Assicurarsi che l’assemblea d’istituto si svolga correttamente, seguendo e facendo seguire le direttive riportate nella circolare di convocazione
  • Gestire e supportare il personale addetto durante un’eventuale evacuazione di emergenza della scuola
  • Garantire che le uscite di emergenza rimangano sempre libere
  • Allertare il personale scolastico in caso di emergenza o di necessità

Art. 2 – comitato di coordinamento del servizio d’ordine

  1. È istituito il comitato di coordinamento del servizio d’ordine (di seguito, per brevità, “comitato di coordinamento”), di durata annuale. Tale comitato avrà il compito di coordinare e sorvegliare i membri del servizio d’ordine nell’esercizio delle loro funzioni. Fanno parte di tale comitato i rappresentanti degli studenti in seno al consiglio d’istituto, il presidente e il segretario del comitato, due alunni eletti in seno al comitato studentesco.
  2. Nella prima seduta utile, il Comitato Studentesco individua, vota e nomina due studenti, in seno ad esso, che faranno parte del comitato di coordinamento.
  3. Il comitato di coordinamento è presieduto dal Presidente del Comitato Studentesco o, in sua assenza, da un rappresentante degli studenti in seno al consiglio d’istituto.

Art. 3 – individuazione degli studenti del servizio d’ordine – supervisione – revoca dell’incarico

  1. Possono far parte del servizio d’ordine tutti gli studenti del triennio.
  2. Il comitato di coordinamento individua gli studenti che, con carica annuale, faranno parte del servizio d’ordine.
  3. Il comitato di coordinamento potrà rimuovere dal servizio d’ordine gli alunni che, nell’esercizio delle loro funzioni, non hanno adempiuto correttamente a tale incarico. Il giudizio del comitato di coordinamento è insindacabile.
  4. Il Dirigente Scolastico, a suo insindacabile giudizio, ha potere di cancellazione degli alunni dalla lista del servizio d’ordine nei casi individuati all’articolo 3 esclusivamente per gravi inadempienze che comportino sanzioni disciplinari. Tale decisione dovrà essere notificata al comitato di coordinamento
  5. Gli alunni iscritti nella lista del servizio d’ordine, possono fare richiesta al comitato di coordinamento affinché vengano depennati da tale lista.
  6. Il servizio d’ordine può essere convocato per altri eventi all’interno della scuola, dal dirigente scolastico e sempre sotto la sorveglianza del comitato di coordinamento.

Art. 4 – riconoscimento degli alunni del servizio d’ordine – incarichi

  1. Gli alunni del servizio d’ordine vengono riconosciuti attraverso i braccialetti recanti la dicitura “SERVIZIO D’ORDINE”. Tali braccialetti vengono firmati in penna rossa da uno dei membri del comitato di coordinamento e vi viene segnata anche la data di svolgimento dell’assemblea d’istituto.
  2. Il comitato di coordinamento può individuare soluzioni più efficaci per il riconoscimento degli alunni del servizio d’ordine. Tale decisione deve essere comunque riportata nella circolare di convocazione del servizio d’ordine.
  3. I membri del comitato di coordinamento possono, durante l’assemblea d’istituto, effettuare sostituzioni di membri del servizio d’ordine assenti mediante talloncino di autorizzazione da compilare e firmare. Possono inoltre integrare il servizio d’ordine con altri studenti.
  4. Per ogni iniziativa studentesca i membri individuati del servizio d’ordine ricopriranno una mansione assegnata dal comitato di coordinamento. Tali mansioni dovranno essere ben evidenziate nella circolare di convocazione.

Regolamento del Consiglio di Classe

(Visto adottato dal Collegio Docenti in data: 17 settembre 2018) 

Composizione

Art. 1 –

a) Fanno parte del Consiglio di Classe:

- tutti i Docenti della classe;

- n° 2 Genitori degli alunni della classe eletti rappresentanti;

- n° 2 Alunni della classe eletti rappresentanti.

b) Il Dir. Scolastico rende noto, ad inizio anno scolastico, i nominativi dei componenti di ogni C.d.C.

c) E' consentita la partecipazione, alle sedute del C.d.C. aperte: ai rappresentanti di genitori ed alunni con diritto di intervento, a tutti gli altri genitori ed alunni come uditori; ad esperti del settore formativo (psicologi, psicopedagogisti...), del mondo del lavoro (formatori, tecnici...) per approfondimenti di specifiche problematiche su richiesta dei docenti del C.d.C.

Competenze

Art. 2 – il C.d.C. ha competenze in merito a: Educazione, Programmazione, Didattica, sperimentazione, Coordinamento Didattico ed Interdisciplinare, Valutazione degli alunni.

Art. 3 - Le competenze relative a Didattica, Coordinamento Didattico ed Interdisciplinare e Valutazione degli alunni spettano alla sola componente docente.

Organizzazione

Art. 4 - Convocazione e punti all’ordine del giorno.

a)      Il C.d.C., nel rispetto delle normative vigenti, si riunisce di norma secondo apposito calendario predisposto dal D.S. all'inizio dell'anno scolastico e approvato dal collegio Docenti 0 quando il D.S. ne ravvisi la necessità

b)      su richiesta del coordinatore, sentito eventualmente il parere dei docenti, in casi di particolare urgenza e gravità.

- L’avviso di convocazione, con relativo ordine del giorno, ora di inizio e durata della riunione viene inviato ai genitori e passato come circolare ai docenti 5 gg. prima della data di convocazione (2 gg in caso di urgenza).

- Il C.d.C tratta le tematiche di sua competenza inserite all’O.d.G. e poste in discussione dal Coordinatore.

Art. 5 - Coordinatore

a) La presidenza ed il coordinamento del C.d.C. spettano di diritto al D.S. o ad un suo delegato (coordinatore di classe);

b) le funzioni di segretario del C.d.C. sono attribuite al coordinatore

Art. 6 - Verbalizzazione delle sedute

a) Il verbale deve contenere:

- luogo, data, ora di inizio-fine della riunione;

- presenti, assenti, eventuali ritardi e/o insegnanti che lascino la riunione con anticipo,

autorizzati dal D.S., nome del coordinatore e del verbalizzante;

- elenco dei punti all’O.d.G;

- sintesi della trattazione dei singoli punti all’O.d.G;

- delibere prese dal C.d.C. con l’indicazione di unanimità/maggioranza, quando richiesto;

- approvazione del verbale precedente con l’indicazione di unanimità/maggioranza.

b) Il verbale può contenere:

- sintesi degli interventi dei singoli docenti (se il docente interessato ne fa richiesta o se ritenuto opportuno dal coordinatore);

- nomi dei docenti contrari alle delibere (se il docente interessato ne fa richiesta o se ritenuto opportuno dal coordinatore);

- allegati: documenti inerenti i punti all’O.d.G., mozioni, integrazioni, modifiche a parti ben specificate del verbale; il materiale cartaceo deve essere presentato entro la fine della seduta o, qualora non fosse importante al fine di determinare la validità delle delibere prese e del verbale stesso, entro 24 ore dalla fine della riunione.

d) Al termine delle operazioni Il coordinatore verifica la documentazione prodotta in quanto responsabile del contenuto dei verbali delle riunioni.

Art. 7 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del C.d.C. (escluse operazioni di scrutinio)

a) per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare;

b) le deliberazioni vengono approvate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi; la votazione è da ritenersi valida solo se la somma dei voti favorevoli e contrari è pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto, in caso di parità prevale il voto del presidente o del coordinatore;

c) le votazioni si effettuano per alzata di mano.

Art. 8 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del C.d.C. (durante le operazioni di scrutinio)

a) per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti gli aventi diritto a partecipare o dei loro sostituti nominati (insegnanti della stessa materia) dal D.S.;

b) le deliberazioni vengono approvate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi; non è ammessa l’astensione dal voto; in caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del coordinatore;

c) le votazioni si effettuano per alzata di mano;

d) gli aventi diritto al voto in merito alle valutazioni disciplinari e di condotta sono: tutti i Docenti della classe.

L’insegnante di religione partecipa con gli stessi diritti-doveri degli altri insegnanti; prende parte alle valutazioni periodiche e finali delle classi in cui presta servizio, limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento di religione cattolica; nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottare a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale (D.P.R. 202 del 23/06/1990).

Art. 9 - Assemblea di Classe

-Il D.S. convoca l’assemblea di classe, con le stesse modalità indicate all’art.4 comma 4

del Regolamento, definendo i partecipanti e l’ordine del giorno.

- L’assemblea può esprimere pareri ed avanzare proposte su aspetti educativi,

comportamentali ed organizzativi della classe.

-Per quanto non specificato si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 10 - Modalità organizzative della riunione

Fermo restando che il presidente deve garantire a tutti la possibilità di esprimere le proprie opinioni attinenti l’O.d.G trattato ed evitare interventi dispersivi e ripetitivi, si ritiene opportuno e utile che gli interventi siano attinenti ai punti all’0.d.G. messi in discussione dal coordinatore.

Diritti e doveri del rappresentante di classe

Il rappresentante di classe ha il diritto di:

  • Farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto.
  • Informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio d’Istituto.
  • Ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo.
  • Convocare l’assemblea della classe.
  • avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari compatibili con l’organizzazione scolastica.
  • accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali ecc…), (la segreteria può richiedere il pagamento delle fotocopie).
  • essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orario compatibile con gli impegni di lavoro (art.39 TU)

Licenza

In applicazione del principio open by default ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e salvo dove diversamente specificato (compresi i contenuti incorporati di terzi), i dati, i documenti e le informazioni pubblicati sul sito sono rilasciati con licenza CC-BY 4.0.

Tag pagina: Istituto